Testamento olografo: i dettagli per non farsi cogliere impreparati

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Molto spesso accade che appena si tocca l’argomento “testamento” ci si infastidisca e si inizi a pensare al peggio. Chi per paura, alcuni perché non si vogliono porre il problema, altri per scaramanzia, ma, se si affronta il tema da un punto di vista razionale, allora non bisogna farsi cogliere impreparati. In questo articolo spiegheremo l’importanza del testamento, approfondendo la tipologia olografa, per comprendere alcuni insidiosi aspetti e provare a fornire un quadro completo.

Cos’è il testamento olografo?

Per evitare di lasciare agli eredi la gestione e la risoluzione di difficili questioni legate all’eredità, il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione il testamento olografo, ossia una forma testamentaria che rientra nella tipologia della scrittura privata. Questo significa che non può essere reso pubblico, a meno che si verificano determinate condizioni che affronteremo più avanti. L’articolo 602 del Codice Civile definisce la natura e le caratteristiche dell’atto, il quale deve godere di alcuni requisiti essenziali:

  • essere completamente redatto in forma scritta autografata;
  • contenere la data in cui è stato stilato;
  • essere sottoscritto in calce dal testatore.

Questi tre elementi (forma, data e firma) sono fondamentali per la validità giuridica del testamento olografo.

Le disposizioni contenute nel testamento devono essere scritte di pugno dal testatore, a mano, pena la nullità dell’atto. Per la redazione del testamento sono preferibili i fogli di carta, ma nulla vieta la possibilità di utilizzare qualunque altro tipo di materiale (come ad esempio stoffa, legno, tela, cartone..) con caratteristiche durevoli. Nel caso in cui le disposizioni dovessero occupare più fogli, essi devono essere numerati e controfirmati, e, quindi, far capire con certezza che uno è la continuità dell’altro, ai fini della validità dell’atto.

La firma, ad esempio, deve comparire al termine delle disposizioni testamentarie; sebbene non sia necessario apporre nome e cognome per esteso o in stampatello prima della firma, è comunque buona norma che essa sia leggibile e comprensibile, in modo da identificare senza dubbi la figura del testatore. L’ordinamento riconosce validità anche per quegli atti firmati con un soprannome o uno pseudonimo purchè la sigla sia facilmente riconducibile con certezza alla figura dell’autore.

Per quanto riguarda la data ovviamente deve contenere riferimenti al giorno, mese e anno; può essere presente in qualunque punto del documento, in quanto la normativa non fornisce indicazioni relative alla necessità di apporre la data prima dell’elenco delle disposizioni o a conclusione. La data ha un ruolo importante perché indica il momento esatto in cui è stato prodotto il testamento olografo. Ma se qualcuno ponesse dubbi sulla veridicità della data? In questo caso è ammessa la cosiddetta prova della non verità, che si attiva nel momento in cui si riscontra la presenza di più atti testamentari redatti in periodi diversi della vita del testante e che quindi riportano date diverse oppure nel caso in cui vengano messe in discussione le capacità di intendere e di volere del testatore durante la redazione dell’atto.

Quando il testamento olografo non è valido

Come accade per altre forme testamentarie, anche il testamento olografo è soggetto a rischio di invalidità. L’atto risulta nullo quando il requisito di autografia o della sottoscrizione risultano mancanti. In questo caso, l’articolo 606 del Codice Civile dichiara che il testamento è annullabile per difetto di forma e può essere presentata un’istanza, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui sono state eseguite le disposizioni testamentarie, da chiunque abbia interessi.

Il testamento olografo è valido anche senza la presenza del notaio? Assolutamente si. Data la natura autografa del testamento olografo, non è necessario che venga redatto in presenza di un notaio, l’importante è che l’atto contenga gli elementi fondamentali sopradescritti. Sarà poi decisione del testatore se depositare l’atto presso uno studio notarile o custodirlo presso le proprie mura. Ricordiamo inoltre che il testamento olografo è la forma testamentaria più comune per esprimere le proprie volontà e conveniente dal punto di vista economico, in quanto priva di costi di redazione, che sono ovviamente a carico dell’autore dell’atto. Come conservare il testamento olografo Come anticipato qualche riga sopra, il testatore può avvalersi di diversi metodi per conservare l’atto testamentario.

La prima opzione riguarda la possibilità di consegnare l’atto testamentario ai diretti interessati, ma questo presuppone che siano state redatte più copie del documento, secondo il principio dell’autografia. Invece, se fosse custodito in casa possono sorgere alcuni rischi, come ad esempio la sottrazione indebita o il semplice smarrimento. Onde evitare che un atto di questo tipo finisca nelle mani sbagliate o venga perso è possibile adottare due soluzioni, entrambe con un impatto economico. La prima riguarda la possibilità di dotarsi di una cassetta di sicurezza presso l’istituto bancario di fiducia, e a fronte di una spesa annua che varia a seconda della banca e del servizio scelto, avere l’assoluta certezza di sapere dove si trova l’atto in qualunque momento e dormire sonni tranquilli. L’alternativa più comune, sebbene più onerosa, riguarda il deposito presso uno studio notarile: anche in questo caso non è possibile dichiarare una cifra precisa per il servizio di deposito, ma solitamente si aggira intorno a qualche centinaio di euro.

Questa opzione agevola le pratiche di pubblicazione del testamento, che avviene in seguito alla perdita del testatore e in fase di apertura di successione; infatti, per poter dare efficacia alle volontà contenute nell’atto, il notaio è tenuto a rendere pubblica la dichiarazione testamentaria, in presenza di almeno due testimoni, attraverso la redazione di un verbale, allegandovi il testamento olografo. Quindi, per coloro che desiderano lasciare determinati beni ai propri figli, coniugi o enti benefici, il testamento olografo risulta essere la scrittura più adatta e maggiormente utilizzata. Se hai ancora dei dubbi o vuoi approfondire particolari ambiti legati al tema del testamento olografo, potrai richiedere e ricevere gratuitamente la guida al testamento della Fondazione AIRC!